DIVERSITA’ TRA I CONSORZI AXA E CASALPALOCCO

30 aprile 2019

Spesso si è discusso nel nostro quartiere, come anche nell’ultima Assemblea, sui motivi delle differenze giuridiche esistenti tra il Consorzio di Casalpalocco e il Consorzio AXA.

Sono passati molti anni dalla costruzione dei due quartieri residenziali eppure ancora nell’anno 2019 ci si domanda perché, pur essendo stati realizzati nello stesso periodo (anni 1960), nella stessa zona, uno vicino all’altro e con le stesse leggi, Casalpalocco non è un Consorzio Stradale come l’AXA.

Orbene abbiamo pensato utile, grazie alla preziosa collaborazione del sindaco Antonio Losapio, pubblicare qui di seguito un articolo finalizzato a fare chiarezza sul tema. Si evince dall’articolo oltre alla chiara differenza di come sono nati e pensati i due Consorzi, come negli anni recenti abbiamo cercato in modo approfondito di studiare le carte e la situazione generale del nostro Consorzio (tema certamente non facile), cosa che ha ci consentito tra l’atro di predisporre i punti 4, 5 6 dell’ordine del giorno dell’assemblea tenutasi in data 12.04.2019.

Per dare una risposta risolutiva a tale quesito, si devono esaminare alcuni vincoli che in quel periodo esistevano sulle edificazioni effettuate fuori dai limiti del Piano Regolatore della Città:

  1. per realizzare un progetto di lottizzazione ancorché approvato dalla Commissione Consultiva Urbanistica, era necessario presentare un atto con il quale la Società proprietaria dei terreni si obbligava, a norma dell’art. 14 della legge 24 marzo 1932 n. 355 (Piano Regolatore per la Città di Roma) alla costruzione ed alla manutenzione di tutti i pubblici servizi;
  2. la realizzazione dell’opera era subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune nella quale dovevano essere stabilite le caratteristiche del Piano edilizio e le condizioni relative ai lavori da eseguirsi su progetti approvati dagli Uffici Tecnici del Comune di Roma e sotto la sorveglianza dei medesimi, secondo quanto stabilito dall’art. 14 della legge del P. R. 1931;
  3. gli utenti proprietari delle strade vicinali avevano la facoltà di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la ricostruzione di esse, ai sensi del DLL 1.9.1918 n. 1446.

Un altro aspetto interessante è la cronologia degli eventi che hanno riguardato la formazione dei due Comprensori:

Descrizione evento Parere favorevole dell’Urbanistica ed Edilizia Privata S.G.I. (CPalocco) 6.2.1959 AXA 10.2.1956
Impegno a costruire (Atto d’obbligo) 7.9.1959 12.3.1959
Convenzione 2.11.1960 8.2.1961
Domanda costituzione consorzio stradale 13.9.1977 15.11.1961
Proposta della Giunta Municipale, al Consiglio    
Comunale per la costituzione del consorzio stradale 17.4.1979 30.10.1963
Costituzione del Consorzio stradale NN 8.2.1966

Dalla suddetta esposizione emerge che la Società AXA rispetto alla S.G.I. ha iniziato le pratiche di autorizzazione prima, ma ha stipulato la convenzione qualche mese dopo. Inoltre, gli utenti delle strade dell’AXA, contemporaneamente all’inizio dei lavori hanno presentato domanda per la costituzione del Consorzio Stradale il cui riconoscimento è avvenuto dopo oltre quattro anni dalla richiesta. Per maggiori dettagli si rinvia alla nota (1).

Al contrario, per quanto riguarda la S.G.I., la domanda di costituzione del Consorzio stradale è stata presentata dopo ca. 17 anni dalla Convenzione e cioè dopo la fine dei lavori. Per di più la proposta della Giunta Municipale formulata nel 1979, diversamente dall’AXA, ha negato la corresponsione contributiva da parte del Comune adducendo 1) che quello di Casalpalocco è un Consorzio privato costituito per iniziativa della S.G.I. 2) che le strade non godono di servitù ad uso pubblico (ovvero non costituiscono diritti reali di godimento a vantaggio di una collettività). Per maggiori dettagli si rinvia alla nota (2).

Il motivo che ha determinato tale diversificazione si rileva dal contenuto dell’Art. 1 delle rispettive Convenzioni, a prima vista speculari, da cui però emergono alcune parti discordanti che qui di seguito vengono riportate in grassetto:

nella Convenzione AXA, all’art.1, tra l’altro, sotto la lettera f) si legge: la Società AXA provvederà

f) alla manutenzione di tutti i servizi pubblici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), mediante costituzione di un Consorzio obbligatorio fra tutti gli acquirenti dei lotti di terreno della Borgata

Nell’art. 1 della Convenzione S.G.I., non c’è come nell’AXA il contenuto della lettera f), però in calce allo stesso articolo si legge la seguente frase:

Le parti si danno atto che con atto Ruggiero Francesco coadiutore del Notaio Igino Clementi, 21 ottobre 1960 rep. 181805, è stato costituito un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, fogne ed impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e per l’esercizio dell’illuminazione stradale di cui alla lettera e).

Inoltre, rispetto all’AXA risulta in aggiunta il seguente punto:

b) alla sistemazione delle aiuole di complemento della rete stradale di cui al punto a).

Va posto in risalto che sia nell’atto d’obbligo del 7.9.1959 relativo al Piano Edilizio, sia nella Deliberazione n. 4640 del 27.7.1960 con la quale la Giunta Municipale ha autorizzato la lottizzazione alla

S.G.I., lo stesso art.1 comprende sotto la lettera g), la seguente ulteriore espressione: la Società S.G.I provvederà a propria cura e spese

g) alla costruzione (costituzione) di un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, fogne e impianti di cui alle lettere a), b), c), d), e per l’esercizio dell’illuminazione stradale di cui alla lettera e).

In buona sostanza, gli acquirenti dei terreni dell’AXA, in qualità di legittimi proprietari delle strade e dei servizi comuni su di esse esistenti alla cui manutenzione doveva provvedere la totalità degli utenti o l’amministrazione del Consorzio obbligatorio, hanno potuto inoltrare la richiesta di costituzione del Consorzio Stradale subito dopo l’inizio dei lavori di costruzione in conformità dell’art. 1 lettera f) della Convenzione. La S.G.I ed altri proprietari dei terreni ricadenti nel comprensorio di Casalpalocco, in conformità del citato art. 1 lettera g) hanno dovuto provvedere alla costituzione di un Consorzio prima dell’inizio dei lavori e della stipula della Convenzione.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si può ipotizzare con sufficiente realismo che fin dall’origine ci sia stata la volontà di voler diversificare la natura giuridica dei due Consorzi, Infatti, già nel Progetto di Lottizzazione approvato dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 10.2.1956, per l’AXA era previsto che si dovesse costituire un Consorzio obbligatorio (ente pubblico) di durata indeterminata mentre il 6.2.1959 per la S.G.I. la scelta è stata di costituire un Consorzio tra privati di durata limitata.

In tal modo, riguardo a Casalpalocco, si spiega più facilmente come mai:

  • nell’atto costitutivo del Consorzio è stata cancellata la parola “stradale”;
  • nell’art.2 dello Statuto è scritto che il Consorzio dovrà provvedere alla manutenzione dei beni ed alla erogazione dei servizi sino a quando non saranno assunti dal Comune;
  • nell’art. 4 è prevista la durata fino al 31 dicembre 1975;
  • nel numero speciale dei Quaderni della SGI del Novembre 1973, alla pag. 54 si legge: “per la illuminazione delle strade è stato adottato lo standard dell’ACEA, perché, come previsto in Convenzione, le strade pubbliche dovranno passare insieme ai pubblici servizi sotto l’esercizio e la manutenzione del Comune di Roma”;
  • con la firma dell’atto di acquisto, i proprietari di unità immobiliari, accettando la convenzione urbanistica e lo statuto del Consorzio si sono impegnati solamente al mantenimento delle strade fino a quando non fossero passate al Comune;
  • la proprietà delle strade e dei servizi pubblici è potuta passare dalla S.G.I ad altri soggetti.


  • Nota desunta dalla Delibera del Consiglio Comunale dell’8.2.1966

In ottemperanza delle citate norme, con domanda prodotta in data 15 novembre 1961, alcuni utenti del suddetto Centro Residenziale AXA (rappresentanti oltre il terzo della proprietà dell’intero comprensorio) hanno chiesto al Comune di essere costituiti in Consorzio permanente ai sensi del DLL 1.9.1918 n. 1446 per la sistemazione, ricostruzione e manutenzione della rete stradale e dei relativi servizi pubblici;

A corredo della domanda sono stati allegati: lo Statuto consorziale, l’elenco degli utenti ed il progetto di ripartizione della spesa, la perizia di massima dei lavori da eseguire, planimetria del comprensorio e regolamento sottoscritti dagli interessati; il Verbale Assemblea Generale Ordinaria Soc. A.X.A. in data 16 gennaio 1961, la copia conforme del verbale della riunione preliminare degli utenti tenutasi in data 14 giugno 1962

Il Consiglio Comunale nella seduta dell’8.2.1966,

viste le proposte formulate dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 5679 del 30.10.1963;

visti gli articoli 51 e seguenti della Legge sui lavori pubblici del 20.3.1865, allegato F, il disposto dell’art.2 del DLL 1.9.1918 n. 1446 e la legge 12.2.1958 n. 126;

DELIBERA

  1. L’inclusione nell’elenco delle strade vicinali non soggette a servitù di pubblico transito, della Rete stradale del Centro Residenziale AXA, giusta planimetria facente parte della Convenzione già citata.
  2. La costituzione in Consorzio Stradale permanente, ai sensi del DLL 1.9.1918 n. 1446, degli utenti della suddetta Rete Stradale, per la sistemazione, ricostruzione e manutenzione di essa e dei relativi servizi pubblici.
  3. L’approvazione dell’elenco degli utenti e del progetto di ripartizione della spesa.

Si presume che la Soc. AXA abbia amministrato direttamente il comprensorio fino alla totale vendita di tutte le unità immobiliari e comunque fino al termine massimo dell’8.2.1966 ovvero non oltre i cinque anni stabiliti dalla Convenzione (8.2.1961) per l’ultimazione della costruzione del Centro residenziale. Infatti, l’atto costitutivo del Consorzio Stradale è stato deliberato dal Consiglio Comunale l’8.2.1966 su proposta della Giunta Municipale deliberata il 30.10.63.

  • Nota desunta dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 2983 del 17.4.1979

Premesso che

  • con istanza in data 13 settembre 1977, a firma di n. 1492 proprietari degli immobili situati nel comprensorio facenti parte del Consorzio privato, a suo tempo costituito per iniziativa della Società Generale Immobiliare, è stata chiesta la regolare costituzione del Consorzio Stradale prevista dal D.L.L. 1.9.1918 n.1446 al fine di ottenere successivamente un contributo del Comune delle spese di manutenzione
  • che, a tale scopo, è stato presentato in allegato alla domanda uno schema di statuto nel quale si prevede l’obbligo di contribuzione da parte del Comune;
  • che tale impostazione della richiesta non può essere condivisa dall’Amministrazione per le seguenti considerazioni:
    • l’art. 2 della convenzione tra il Comune di Roma e la Società Generale Immobiliare prevede espressamente la conservazione del regime privatistico relativamente alla proprietà della rete stradale, la natura esclusivamente privata delle strade in questione deriva quindi dalla convenzione di lottizzazione;
    • l’uso di fatto da parte della collettività di quelle strade è qualificato fin dall’origine, nel senso che l’Amministrazione lo ha permesso solo per l’esistenza di quel presupposto di natura pattizia. Infatti, ogni qualvolta l’Amministrazione autorizzi l’apertura di strade private al pubblico transito, purché i proprietari si assumano l’obbligo della manutenzione, lo svolgersi del traffico rappresenta una tolleranza da parte della P.A. e non un assoggettamento della proprietà privata ad un prevalente interesse pubblico. In tal senso del resto dispone l’Art. 87 del Regolamento edilizio del Comune di Roma approvato con deliberazione 5261 del 18 agosto 1934 e successive modificazioni;
    • in esito alla richiamata istanza, con lettera n. 3293 del 28.10.1977, nel richiedere la documentazione prevista dall’art. 2 del DLL citato, veniva fatto presente che i conseguenti provvedimenti non avrebbero comportato alcun riconoscimento del preteso obbligo del Comune di contribuire alle spese di manutenzione delle strade consortili in quanto esse, seppure aperte al pubblico transito, non risultano assoggettate a servitù di uso pubblico.

Si osserva infine che le normative a suo tempo applicate sono state ampiamente superate dal Nuovo Piano Regolatore Generale del 2008, dal Nuovo Codice della strada del 1992 e dalle nuove norme sulla Pubblica Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione

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