8 Novembre 2022In relazione alla dibattuta ed annosa questione sorta in merito alla deducibilità degli oneri consortili versati al Consorzio di Casalpalocco, è con grande piacere, che diamo informativa a tutti i nostri cari consorziati e care consorziate, circa alcune sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie, che finalmente offrono un contributo inequivocabile a supporto di quanto disposto dall’art. 10 n. 1 lett. a) D.P.R. 917/86 (cosiddetto T.U.I.R. – Testo Unico Imposte sui Redditi) in tema di deducibilità dal reddito degli oneri consortili, nonché sulla natura obbligatoria del Consorzio stesso.
Per semplicità, nonché per sgombrare il campo da eventuali equivoci connessi alle novità introdotte dal legislatore nell’ambito della giustizia tributaria ed in vigore dallo scorso 16 settembre, di seguito ci riferiremo ai suddetti organi giurisdizionali in ambito tributario, con le precedenti denominazioni di “Commissione Tributaria Provinciale di Primo Grado” e “Commissione Tributaria Regionale di Secondo Grado”, vigenti alla data delle sentenze emesse e non con le nuove denominazioni, di “Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado”, in quanto le modifiche intervenute non mutano la sostanza dei provvedimenti emanati, né l’autorevolezza della fonte da cui promanano.
Come noto, la questione trae spunto dalla citata norma del TUIR che così recita: “dal reddito complessivo si deducono (…) i canoni (…) compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”.
Su tale aspetto, in sintesi, l’Amministrazione Finanziaria in diverse occasioni, ha disconosciuto la deducibilità degli oneri versati al Consorzio di Casalpalocco, contestandone la natura obbligatoria e ritenendo la sua genesi, provenire da un atto di natura volontaria, espressione dell’autonomia negoziale delle parti che ne hanno deciso la sua costituzione (nella fattispecie Comune di Roma e Società Generale Immobiliare).
In pratica, senza entrare nel merito delle domande proposte e delle risposte fornite, sono state disattese le richieste a più riprese inoltrate agli uffici competenti (Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e Direzioni Regionali), volte a riconoscere la natura di “provvedimenti della pubblica amministrazione” alla delibera comunale ed ai provvedimenti connessi, che hanno di fatto sancito la nascita del Consorzio di Casalpalocco, con tutto quanto ne consegue in merito alla possibilità di dedurre dal reddito gli oneri versati.
Tutto questo sino a ieri.
Le pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale, infatti, oltre che ad esprimere chiara indicazione per l’Amministrazione Finanziaria, soccombente nei giudizi instauratisi, rappresentano un importante riferimento giurisprudenziale di merito, valevoli, oltre che per analoghe casistiche, soprattutto per l’inequivocabile connotazione di provvedimento della pubblica amministrazione, attribuito dai giudici alla delibera del Comune di Roma, sancendo, di fatto, l’obbligatorietà del Consorzio di Casalpalocco.
I giudizi in questione, nella fattispecie, sono sorti a seguito del controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/73 a mezzo del quale l’Agenzia delle Entrate disconosceva, con conseguente ripresa a tassazione, la deduzione degli oneri versati al Consorzio di Casalpalocco, esercitata dal contribuente in sede di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi per diverse annualità.
A seguito dei giudizi sorti, la sentenza n. 3027/2018 pronunciata in data 31.01.2018 dalla sez. 41 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, confermando in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso avverso gli esiti del controllo ex art. 36-ter DPR 600/73, accoglieva le ragioni del ricorrente, rilevando “la deducibilità degli oneri consortili di Casalpalocco, poiché trattasi di contributi obbligatori” ed annullando, pertanto, l’atto impugnato.
Successivamente, l’Amministrazione Finanziaria impugnava la sentenza emessa proponendo appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. A seguito del giudizio di secondo grado instauratosi, la Commissione adita, sezione 3, nell’udienza del 21.02.2019 pronunciava sentenza n. 2191 con la quale respingeva l’appello proposto e confermava la decisione dei giudici di primo grado, affermando che “la condizione di deducibilità, espressa dall’art. 10 del D.P.R. n. 917/86 non è limitata ai consorzi obbligatori, ma è estesa anche a quelli costituiti con provvedimenti amministrativi che, come nel caso in esame, sono stati emessi dal Comune (…) attraverso la delibera prodotta” e che inoltre “le osservazioni dell’Ufficio riguardanti il valore negoziale dell’atto amministrativo, non trovano, invero, alcuna collocazione nel quadro normativo di riferimento”.
Sostanzialmente quindi le due sentenze, avallano quanto da sempre sostenuto in merito alla natura obbligatoria del Consorzio di Casalpalocco, ma soprattutto confermano, la matrice della sua genesi, rinvenibile senza più dubbio alcuno in un provvedimento della pubblica amministrazione, con tutto quanto ne consegue in termini di deducibilità dal reddito degli oneri versati.
Non appare superfluo precisare come la citata sentenza della Commissione Regionale, sia passata in giudicato, in quanto spirati i termini per l’eventuale ricorso in Cassazione, non proposto dall’Amministrazione Finanziaria. La decisione dei giudici di merito appare, pertanto, ormai pacifica.
Ad ulteriore conferma delle decisioni assunte nei due gradi di giudizio richiamati, in data 16.12.2020, sempre la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, si è nuovamente espressa per analoga questione. In particolare, la sezione 9, con sentenza n. 465/21, ancora con riferimento ad un giudizio sorto avverso la contestazione dell’Amministrazione Finanziaria, circa la deducibilità degli oneri versati al Consorzio di Casalpalocco, cosi si è espressa:
“l’art. 10, comma 1, lett. a) del TUIR stabilisce che possono scomputarsi dal reddito complessivo i canoni, i livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione. Dalla piena lettura della norma, si evince che i consorzi costituiti in ragione di un provvedimento della pubblica amministrazione sono “obbligatori”. Nella specie, il consorzio era stato costituito a seguito di delibera del Comune di Roma n. 4640 del 1960 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle fogne e degli impianti del quartiere residenziale. La disposizione amministrativa ha reso necessaria la costituzione di un consorzio per garantire la viabilità e la mobilità delle
strade e l’utilizzo degli impianti residenziali, impegno che non aveva e non ha una durata temporale, essendo legato all’interesse pubblico che è chiamato a soddisfare. Ne consegue che l’atto impositivo è illegittimo e va annullato”.
Nella sentenza in commento, oltre alla conferma di quanto già espresso nei precedenti ed analoghi giudizi in merito alla legittima deducibilità degli oneri consortili, è senz’altro da apprezzare il riferimento esplicito alla delibera del Comune di Roma n. 4640/1960, quale “provvedimento della pubblica amministrazione” a mezzo della quale, come noto, l’amministrazione comunale, ha espressamente approvato lo schema di Convenzione stilato in conformità del progetto di lottizzazione del comprensorio di Casalpalocco, con buona pace di chi, forse chissà solo per provocazione, sosteneva strane congetture circa l’inesistenza del Consorzio.
Ciò detto, pur mantenendo la prudenza del caso, ma consapevoli che le sentenze emesse rappresentano una chiara quanto autorevole indicazione per la legittima deducibilità degli oneri consortili, confidiamo che l’Amministrazione Finanziaria possa uniformare il proprio operato alle decisioni assunte in giudizio.
Il testo integrale delle sentenze citate, sarà reso disponibile all’interno dell’area riservata accessibile dal sito internet del Consorzio.
Il Consiglio di Amministrazione