28 Luglio 2025
Da molti anni il Consorzio insiste con l’Agenzia delle Entrate affinché questa riconosca l’obbligatorietà del Consorzio di Casalpalocco e, come conseguenza, la deducibilità, in fase di dichiarazione dei redditi, degli oneri annualmente pagati dai Consorziati. Tale deducibilità è prevista e garantita dall’art.10 lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) per i Consorzi obbligatori. L’Agenzia delle Entrate ha però sempre contestato la condizione di obbligatorietà del nostro Consorzio perché non costituito “per legge”. Tuttavia, la seconda parte del citato art. 10 del T.U.I.R., aggiunge: “o (costituito) in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione”. E poiché il Consorzio è stato costituito in conseguenza di due provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ovvero la Delibera del Comune di Roma n. 4640 del 27/7/1960 (che al suo art.1 fissava l’obbligo per la Società Immobiliare, di costituire un Consorzio per la manutenzione ordinaria e straordinaria) e la conseguente, successiva Convenzione con il Comune di Roma del 9 dicembre dello stesso anno, (che riporta lo stesso obbligo) appare più che legittima la nostra richiesta del riconoscimento della obbligatorietà e della deduzione. Va detto che in sede giudiziaria a seguito di impugnazione presentate da alcuni Consorziati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per loro richieste di rimborsi, la legittimità della deducibilità è stata più volta riconosciuta con sentenze che tuttavia l’Agenzia delle Entrate continua a non considerare.
Questa volta con la sentenza n. 8788/2025 del 24 giugno 2025, è stata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma a ribadire la natura obbligatoria del Consorzio di Casalpalocco, in ragione delle disposizioni contenute nella Delibera del Comune di Roma n. 4640 del 27 luglio 1960, con conseguente deducibilità, ai fini IRPEF. dei contributi consortili corrisposti dai consorziati.
Dunque? Tutto risolto? Purtroppo no, perché queste sentenze non hanno forza di Legge e l’Agenzia delle Entrate può continuare a negare il suo riconoscimento obbligando chi desidera impugnare i suoi rifiuti alla deduzione degli oneri a presentare opposizione per via giudiziaria (tributaria). La sentenza e le sue motivazioni, tuttavia, rappresentano una ulteriore motivazione e forza per ogni successiva impugnazione di queste decisioni dell’Agenzia.

